• I diritti dei minori

    diritti-infanzia

    Se volgiamo il nostro sguardo verso il passato e prendiamo in esame i fatti storici inerenti il tema dei diritti dell’uomo ci accorgiamo che l’umanità ha proceduto con un movimento paradossale e cioè ha tutelato per prime le categorie più forti e in ultimo le più deboli. Così troviamo negli statuti dei vari ordinamenti dei singoli paesi, in diversi momenti storici, documenti che tutelano i diritti dell’uomo, inteso come essere umano di genere maschile, con gradi di astrazione sempre più elevati arrivando a tutelare concetti esistenziali estremamente importanti (come il diritto di opinione o il diritto alla morte). Per i diritti delle donne, invece, nonostante il tema si sia sviluppato giuridicamente nel XVIII secolo, ottiene un incremento nello sviluppo a partire dagli inizi del XX secolo con il movimento femminista. E per i bambini? Per intravvedere un documento che parli esplicitamente dei diritti di persone minori di età dobbiamo aspettare parecchio tempo perché solo nella prima metà del 1900 si fa espressamente riferimento a tali diritti. Considero questo un movimento paradossale perché è stata riconosciuta la delicatezza e l’importanza dei bambini molto tardivamente, nonostante essi costituiscano il futuro della società e dell’intera umanità. Inoltre l’assimilazione di tali diritti è ancora in corso e il cambiamento di condizione e trattamento che ne consegue è ancora in divenire, purtroppo, e non già raggiunto. Dobbiamo a Eglantyne Jebb, attivista britannica laureata in Storia Moderna a Oxford, il merito di aver portato l’attenzione a questo tema. Questa donna ha prestato servizio in qualità di dama della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale e nel periodo del conflitto è stata testimone di tali atrocità da decidere di impegnarsi attivamente per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia, scrivendo nel 1923 la Carta dei Diritti del Bambino, un documento di sette principi che tutela i diritti dei bambini, appunto.

    Nonostante questo testo fosse molto breve e asciutto né è stata riconosciuta l’importanza tanto che l’anno successivo, il 1924, la Lega delle Nazioni (divenuta in seguito l’Organizzazione delle Nazioni Unite) sulla base del documento della Jebb stilò la Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo. Fortunatamente l’iniziativa non si fermò dal punto di vista giuridico e nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite scrisse la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo composta da Dieci Principi che ho deciso di riproporre integralmente vista la loro chiarezza, bellezza e intensità; all’interno troverete parole come gioco, amore, comprensione, sicurezza sociale e altri concetti fondamentali per la vita ed uno sviluppo sano del bambino.

    Ma prima di passare alla lettura della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, aggiungo l’ultimo più recente sviluppo di questo documento: nel 1989 venne curata la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia ratificata da tutti Paesi del mondo (ben 194) facenti parte dell’ONU, tranne gli Stati Uniti. Tale Convenzione, composta da 54 articoli, ha tradotto in termini prettamente giuridici il contenuto della Dichiarazione del 1959 ed infatti nella seconda parte (dall’art. 42 in poi) contiene le disposizioni attuative e le prescrizioni per gli Stati membri. Anche se sembra, con quest’ultimo passaggio, di aver completato l’iter giuridico e aver riconosciuto finalmente l’importanza della tutela dei minori molta strada deve ancora essere fatta perché questo documento in realtà non è vincolante per i singoli stati, ciò significa che non ha valore giuridico nel diritto, e tanto meno nel diritto internazionale, ma impegna i paesi membri soltanto da un punto di vista morale. Per quanto riguarda il nostro Paese, in Italia la Convenzione è stata ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.

    Non mi resta che augurarvi buona lettura!


     

    DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

    • Principio primo

    Il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

    • Principio secondo

    Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell’adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del fanciullo.

    • Principio terzo

    Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

    • Principio quarto

    Il fanciullo deve beneficare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

    • Principio quinto

    Il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

    • Principio sesto

    Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E’ desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

    • Principio settimo

    Il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

    • Principio ottavo

    In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

    • Principio nono

    Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. gli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di avere raggiunto un’età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

    • Principio decimo

    Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

    Autore articolo: Jgor Francesco Luceri

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